Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“Promozione per l’Innovazione fra Industria  e Università (P.I.I.U.)

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1) Denominazione

E’ costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile una Associazione senza scopo di lucro denominata “Promozione per l’Innovazione fra Industria  e Università (PIU), nel seguito denominata Associazione.

2) Sede

L’Associazione ha sede in Roma, via Farini 62. L’Assemblea potrà inoltre costituire delle sezioni e aprire anche sedi secondarie se ciò sarà ritenuto opportuno o utile per meglio perseguire le proprie finalità.

3) Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. L’Associazione potrà essere sciolta con delibera dei tre quarti dei soci.

TITOLO II

SCOPO

4) L’Associazione persegue le seguenti finalità::

  • favorire i rapporti tra il mondo accademico-scientifico, e quelli dell'industria, dei servizi e delle istituzioni;
  • promuovere, comunicare e valorizzare attività di innovazione, di formazione, e di ricerca;
  • promuovere l’armonico sviluppo a livello nazionale ed jnternazionale delle attività di finanziamento alla ricerca ed all’innovazione,
  • favorire l’internazionalizzazione della ricerca e l’inserimento delle aziende e delle Università in network internazionali.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione può intraprendere ogni tipologia di attività, ivi comprese la partecipazione al capitale di altri soggetti, la gestione patrimoniale e l’esercizio di attività commerciali, purché non in via prevalente o esclusiva. L’associazione non ha scopo di lucro.

 

TITOLO III

Associati

5) Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche  che condividono le finalità dell'Associazione, ne accettano lo statuto, e sono accolti come Associati secondo le modalità previste dal presente statuto.

Nell’attività dell’Associazione e nel presente Statuto gli Associati possono essere definiti come Soci.

Gli Associati (o Soci)  sono persone fisiche, che presentano domanda di adesione all’Associazione secondo le regole previste dal presente statuto, tenute al versamento della quota associativa  e che svolgono o hanno svolto attività di innovazione o ricerca presso aziende, enti pubblici, Atenei o Centri e Istituti di Ricerca pubblici e privati

6) Patrocinatori.

I patrocinatori sono persone giuridiche che condividono lo spirito e le finalità dell’Associazione

7) Albo degli Associati

L’elenco degli Associati (o Soci) è tenuto apposito in un apposito Albo degli Associati.

8) Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell’Associazione e hanno, dal momento dell’adesione, il diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto. Tutti gli Associati  hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione e alle iniziative che verranno da questa promosse e hanno, in particolare, diritto di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione secondo le modalità e nel rispetto dell’apposito Regolamento dell’Associazione.

9) Adesione all’Associazione

Ogni domanda di adesione all’Associazione deve recare la dichiarazione di condividerne le finalità e l’impegno ad accettarne ed osservarne lo Statuto e il Regolamento. La domanda di adesione è soggetta all’approvazione dell’Assemblea. L’eventuale rifiuto all’adesione dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato all’interessato.

10) Quota associativa

Al momento di accoglimento della domanda, l’Associato dovrà versare la eventuale quota associativa di adesione nella misura approvata dalla Assemblea. L’Associato  dovrà inoltre versare l’eventuale quota associativa annuale nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente da parte della stessa Assemblea. Le quote di adesione e i contributi associativi sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili.

11) Perdita della qualità di Associato

Gli Associati di tutte categorie cessano di fare parte dell’Associazione per morte e/o estinzione, dimissioni volontarie, decadenza per morosità. In particolare gli Associati decadono automaticamente nel caso di morosità nel pagamento della eventuale quota annuale che si protragga per oltre sei mesi dalla scadenza pattuita, senza necessità di formale richiesta della quota stessa e/o comunicazione dell’avvenuta decadenza. Alla cessazione del rapporto associativo, l’Associato non avrà alcun diritto in ordine alla restituzione degli eventuali contributi versati, né sul patrimonio dell’Associazione.

 

TITOLO IV

ORGANI

12) Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • la Giunta;
  • il Presidente;
  • il Segretario.

13) Assemblea

L’Assemblea rappresenta la totalità degli Associati  ed è il massimo organo deliberante dell’Associazione; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti. L’Assemblea delibera sulle seguenti materie:

  1. i.            Approvazione dei bilanci annuali: consuntivo di ogni anno - entro i termini di legge - e preventivo;
  2. ii.            Determinazione delle linee generali di attività dell’Associazione;
  3. iii.            Ammissione, esclusione e decadenza degli Associati;
  4. iv.            Costituzione di nuove sedi operative o spostamento della sede principale;
  5. v.            Su proposta della Giunta, ammontare dei contributi annuali dovuti dagli Associati;
  6. vi.            Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, se costituito;
  7. vii.            Modifiche del presente Statuto;
  8. viii.            Ogni altra questione inerente la gestione sociale riservata alla sua competenza dalla legge.

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro tre mesi dalla chiusura del rendiconto economico e finanziario, per l’approvazione del medesimo, della relazione descrittiva dell’attività svolta e delle attività da svolgere nell’anno in corso, nonché per l’esame del bilancio preventivo.

La convocazione dell’Assemblea dovrà essere effettuata mediante avviso, anche telematico, contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora e delle materie da trattare nonché della data, ora e luogo dell’eventuale seconda convocazione che dovrà essere diffuso a tutti gli Associati Ordinari ed in particolare dovrà essere comunicato attraverso un qualsiasi mezzo che garantisca il suo ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Le Assemblee potranno essere tenute anche in luogo diverso da quello della sede dell’Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o da altro soggetto scelto di volta in volta dagli intervenuti; il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario della stessa. Ciascun  Associato ha diritto ad un voto e non è ammesso il voto per corrispondenza. Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta da un altro Associato. Il verbale delle adunanze è riportato sul libro delle Assemblee ed è consultabile, a richiesta, da parte di qualunque Associato. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando risulti presente la maggioranza degli Associati e in seconda convocazione in presenza di qualunque numero di Associati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea ad eccezione delle delibere relative allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio nonché alle delibere relative alle modifiche di statuto, per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti dei soci.

14) Giunta

L’Associazione è amministrata dalla Giunta. Essa è formata dal Presidente, dal Segretario e da 2 altri Associati, tutti eletti dall’Assemblea. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede. Essa entra in carica col nuovo Presidente e vi rimane per tutta la durata del suo mandato. In caso di dimissioni o di indisponibilità prolungata di un Membro della Giunta, egli viene sostituito dal primo dei non eletti (escluso il Presidente). Il compito della Giunta è quello di supportare direttamente il Presidente nelle relazioni con gli Enti esterni, nella cura delle iniziative dell’Associazione.

Alla Giunta spettano inoltre i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli tassativamente riservati dalla legge e dal presente statuto all’Assemblea, nel rispetto dell’oggetto e degli scopi associativi. La Giunta, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio di ogni anno, predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli Associati e definisce l’ammontare delle eventuali quote associative per l’anno successivo. Per la validità delle deliberazioni della Giunta occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi Membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La Giunta, secondo le esigenze e comunque al momento del proprio insediamento, nomina nell’ambito dei propri Membri (escluso il Presidente) il Vice-Presidente. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento.

 

15) Segretario

Il Segretario dell’Associazione, eletto dalla Giunta, ha la firma sociale al pari del Presidente, redige e conserva i verbali relativi alle riunioni della Giunta , e cura le comunicazioni tra gli organi dell’Associazione. Egli entra in carica col nuovo Presidente e vi rimane per tutta la durata del suo mandato. In caso di dimissioni o di indisponibilità prolungata, viene sostituito dal primo dei non eletti.

16) Presidente

Il Presidente viene eletto dai soci, la rappresenta a tutti gli effetti: egli ha la firma sociale  e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi, al pari del Segretario. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione al pari del Segretario. Il Presidente sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea. Il Presidente cura tutte le iniziative dell’Associazione e istruisce le questioni da sottoporre alla Giunta e all’Assemblea. Prepara annualmente una relazione sullo stato dell’Associazione da sottoporre all’ Assemblea.

Il voto del Presidente è decisivo in caso di parità in tutte le votazioni degli Organi dell’Associazione. In caso di dimissioni o di indisponibilità prolungata del Presidente, si procede a nuove elezioni di tutte le cariche. Tutte le riunioni degli Organi dell’Associazione sono convocate dal Presidente, che rende noto l'Ordine del Giorno con almeno due settimane di anticipo.

 

TITOLO V

DURATA DELLE CARICHE

17) Tutte le cariche dell’Associazione ( Membri della Giunta, Segretario, Presidente) sono elettive; hanno validità triennale.

 

TITOLO VI

BILANCIO E PATRIMONIO

18) Bilancio

L’esercizio sociale dura 12 mesi. Entro 2 mesi dalla fine di ciascun esercizio, il Segretario deve predisporre il rendiconto economico e finanziario per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea, unitamente alla relazione descrittiva dell’attività svolta e di quella da svolgere nell’anno in corso, nonché del bilancio preventivo. Tutta la documentazione predisposta dalla Giunta e sottoposta all’approvazione dell’Assemblea, dovrà essere inviata in formato cartaceo o elettronico agli Associati nei quindici giorni precedenti la data di convocazione dell’Assemblea stessa. Dal rendiconto economico e finanziario dovranno risultare anche i beni e i contributi eventualmente ricevuti. I rendiconti economici e finanziari e le previste relazioni dovranno essere trascritti su appositi libri dell’Associazione e conservati secondo le disposizioni vigenti.

19) Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili, immobili e universalità di beni, che diverranno di proprietà dell’Associazione;

- dal fondo di dotazione, formato all’atto della costituzione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

- da contributi attribuiti al patrimonio da enti pubblici e privati e da Fondazioni Bancarie.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

- dalle quote di associazione annue;

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, degli Associati o dai Patrocinatori

- da altri contributi di enti pubblici e privati e dalle Fondazioni Bancarie;

- dall’utile derivante da attività strumentali, da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attività sociale.

L’Associazione, in conformità con le finalità non di lucro, non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Le eventuali risultanze attive alla chiusura di ogni singolo bilancio annuale verranno devolute all’incremento delle attività associative.

 

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO

20) Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere  deliberato dai soci  secondo le modalità previste nei precedenti articoli; in tale sede si provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori, al conferimento dei poteri per la liquidazione, e si delibererà anche in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo. Il patrimonio residuo dell’Associazione allo scioglimento per qualunque causa sarà devoluto ad altra associazione senza fini di lucro e con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

21) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto viene fatto rinvio alle norme di legge in materia di associazioni riconosciute

 

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